Benefici per le Associazione di Promozione Sociale (A.P.S)
Facilitazioni fiscali:
- le prestazioni effettuate nei confronti degli associati, ai fini fiscali, sono irrilevanti salvo che non si tratti di attività commerciali;
- le erogazioni liberali che le APS ricevono per le loro attività istituzionali da enti e aziende consentono detrazioni di imposta ai soggetti che le hanno disposte;
- gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale;
- i proventi per l’organizzazione di feste, balli, musica ecc. organizzate per i propri soci non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti;
- i proventi derivanti da attività previste dallo statuto nei confronti dei soci, sono commercialmente irrilevanti e debbono essere reinvestite per le attività istituzionali;
- gli eventuali proventi commerciali, regolarmente iscritti in apposita sezione del bilancio, non debbono superare i proventi derivanti dalle attività istituzionali, hanno una tassazione agevolata e la esenzione dell’IVA;
- le APS sono esenti dal pagamento della imposta di Bollo (ad esempio l’imposta di bollo sui conti correnti bancari);
- l’attività di organizzazioni viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti dei soci, dei familiari conviventi, di altri soci di associazioni aderenti alla stessa associazione Regionale o Nazionale, non rivestono carattere di attività commerciale;
- la raccolta di fondi per il finanziamento della associazione non ha più limiti di tempo nè di numero delle iniziative, deve essere regolarmente definita e rendicontata in apposita sezione del bilancio come previsto dal Runts.
Facilitazioni amministrative:
- le associazioni di promozione sociale sono autorizzate a svolgere attività turistiche e ricettive a favore dei propri associati, con obbligo tuttavia di stipulare idonea polizza assicurativa;
- le associazioni di promozione sociale ed iscritte al registro RUNTS, tramite l’affiliazione a Fitel che è Ente nazionale riconosciuto dal Ministero dell’Interno, sono autorizzate a svolgere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermi restando gli obblighi relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei locali, ed alle prescritte norme amministrative, ivi compresi i necessari controlli della ASL competente), nei propri locali e per i propri associati;
- usufruire di alcune agevolazioni per l’ammissione al credito agevolato.
Facilitazioni civilistiche:
- le associazioni di promozione sociale possono ottenere, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specifica autorizzazione temporanea da parte del sindaco per somministrare alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico se dotati dei necessari requisiti ( autorizz. Min. Int. ecc ).;
- Stato, Regioni, Province e Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, ovvero prevederne l’uso non oneroso per specifiche manifestazioni e iniziative temporanee;
- i crediti delle associazioni di promozione sociale sono privilegiati;
- coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione sono responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall’associazione medesima, ma possono essere aggrediti dai creditori dell’ente soltanto dopo che questo sia stato convenuto in giudizio e sia stata accertata l’incapienza del patrimonio associativo;
- le Aps fruiscono di agevolazioni burocratiche per poter diventare “Associazioni Riconosciute” e ridurre l’impatto delle responsabilità per gli amministratori, rispettando i requisiti previsti.
- avere diritto di accesso ai documenti amministrativi pubblici.
Accesso ai fondi pubblici:
- le associazioni di promozione sociale hanno accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo, ai fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;
- Stato, Regioni, Province e Comuni ed altri enti pubblici possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, anche nei confronti dei terzi;
- accesso al Fondo per l’associazionismo presso il Ministero del Lavoro-Runts, mediante la presentazione di progetti che possono essere finanziati, privilegiando la partecipazione delle Reti associative come la Fitel.